Corsi di Formazione ed Aggiornamento Antincendio
Per addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza DM 2 Settembre 2021

Corsi per la formazione, informazione e l’addestramento degli addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza DM del 02/09/2021
La EMA Safety Solutions, con l’ausilio di personale interno, è in grado di organizzare ed erogare in prima persona, corsi per la formazione informazione ed addestramento degli addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza, per tutti i livelli di rischio incendio (basso, medio ed alto) nel rispetto di quanto previsto dei programmi del DM 02/09/2021.
L’organizzazione della ns azienda è in grado di svolgere i corsi, sia presso la ns sede, ove disponiamo di un area sufficientemente ampia e recintata, sia presso la sede del Cliente.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattaci compilando il form sottostante o direttamente via telefono, i nostri tecnici sono a tua completa disposizione.
Quali sono le novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 rispetto al vecchio decreto?
Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha introdotto importanti novità per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.
Ecco le principali informazioni relative a questi corsi:
Novità Introdotta dal DM 2 Settembre 2021
• Suddivisione in Livelli: I corsi sono ora suddivisi in tre livelli di formazione, denominati 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR, in base al livello di rischio dell’attività lavorativa.
• Durate dei Corsi:
• 1-FOR (Rischio Basso): 4 ore (2 ore teoriche e 2 ore pratiche).
• 2-FOR (Rischio Medio): 8 ore (5 ore teoriche e 3 ore pratiche).
• 3-FOR (Rischio Alto): 16 ore (12 ore teoriche e 4 ore pratiche).
• Aggiornamento:
• 1-AGG: 2 ore ogni 5 anni.
• 2-AGG: 5 ore ogni 5 anni.
• 3-AGG: 8 ore ogni 5 anni.
• Metodologie Didattiche:
• Formazione Teorica: Può essere svolta anche in videoconferenza sincrona.
• Formazione Pratica: Deve essere svolta in presenza e include esercitazioni pratiche obbligatorie per tutti i livelli.
I livelli di formazione antincendio sono cambiati significativamente rispetto al vecchio decreto del 10 marzo 1998, grazie all’introduzione del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. Ecco le principali differenze:
Cambiamenti Principali
• Denominazioni dei Corsi:
• Vecchio Decreto: I corsi erano classificati in base a tre livelli di rischio: basso, medio e alto.
• Nuovo Decreto: I corsi sono ora denominati Livello 1, Livello 2 e Livello 3, mantenendo sostanzialmente la stessa suddivisione per livello di rischio ma con una terminologia diversa.
• Contenuti dei Corsi:
• Vecchio Decreto: Non prevedeva esercitazioni pratiche obbligatorie per il livello di rischio basso.
• Nuovo Decreto: Introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche con estintori portatili anche per il Livello 1 (ex rischio basso).
• Metodologie Didattiche:
• Vecchio Decreto: Non prevedeva la possibilità di formazione a distanza per la parte teorica.
• Nuovo Decreto: Consente la formazione teorica in videoconferenza sincrona, mentre le esercitazioni pratiche devono essere svolte in presenza.
• Aggiornamento:
• Vecchio Decreto: Non specificava una frequenza precisa per l’aggiornamento.
• Nuovo Decreto: Introduce un aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutti i livelli.
• Durata dei Corsi:
• Vecchio e Nuovo Decreto: La durata dei corsi rimane sostanzialmente invariata: 4 ore per il Livello 1, 8 ore per il Livello 2 e 16 ore per il Livello 3.
1-FOR (Rischio Basso): 4 ore (2 ore teoriche e 2 ore pratiche).
Sono considerati a rischio di incendio basso, i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata.
2-FOR (Rischio Medio): 8 ore (5 ore teoriche e 3 ore pratiche).
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.[
3-FOR (Rischio Alto): 16 ore (12 ore teoriche e 4 ore pratiche)
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.
Si intendono inoltre, a rischio di incendio elevato, i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui esiste la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Si classificano a rischio elevato, tutti quei luoghi di lavoro dove, a prescindere dalla presenza o meno e/o dalla tipologia e/o quantità di sostanze infiammabili e modalità di propagazione del fuoco, l’affollamento degli ambienti, la condizione delle persone in essi presenti, rendano difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.
Novità per B&B e Case Vacanze
Recentemente, sono state introdotte nuove normative riguardanti l’uso degli estintori e altri dispositivi di sicurezza per B&B, case vacanze e affitti brevi.
Ecco le principali novità:
– Obbligo di Estintori e Rilevatori di Gas:
– Dal 2 novembre 2024, tutti gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche devono essere dotati di estintori portatili e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio.
– Gli estintori devono essere posizionati ogni 200 m² o su ogni piano, con una capacità minima di 6 kg.
– Requisiti per Estintori:
– Devono essere installati da professionisti e mantenuti regolarmente per garantirne il funzionamento.
– È consigliato l’uso di estintori idrici anziché a polvere per motivi di salute e sicurezza.
– Codice Identificativo Nazionale (CIN):
– Tutte le strutture ricettive extralberghiere, compresi B&B e case vacanze, devono ottenere un CIN per garantire il rispetto delle normative di sicurezza.
– Applicazione della Normativa:
– Queste norme si applicano a tutte le strutture, indipendentemente dalla forma gestionale (imprenditoriale o non imprenditoriale).
– Esenzioni:
– Sono esonerate dall’installazione di rilevatori di gas le unità immobiliari senza impianto a gas e senza rischio di rilascio di gas combustibili o monossido di carbonio.
Queste misure sono state introdotte per migliorare la sicurezza antincendio e proteggere gli ospiti in strutture ricettive extralberghiere.
Formazione e Addestramento all'uso APVR e
per operatori in Spazi confinati
Corsi di formazione e addestramento dell’uso di apparecchiature per la protezione delle vie respiratorie (DM 2.05.2001) e per la qualifica di aziende operanti all’interno di spazi confinati (DPR 177/2011)
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