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LineeVita e Condominio: le responsabilità dell’Amministratore

Linee Vita e Condominio
In questo articolo vogliamo darvi tutte le informazioni riguardanti le Linee Vita e le normative vigenti in Toscana.

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Linee Vita e Condominio: le responsabilità dell'Amministratore

In questo articolo vogliamo darvi tutte le informazioni riguardanti le Linee Vita e le normative vigenti in Toscana.(Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005(Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20.12.2013)

Tabella dei Contenuti

Dove è obbligatorio installare una Linea Vita in Toscana?

LineeVita e Condominio: le responsabilità dell'Amministratore 1

La Toscana è stata la prima regione ad introdurre nella sua legislazione l’obbligo di installare Linee Vita (o per essere più precisi dispositivi anticaduta permanenti nel senso più ampio del termine: ancoraggi, linee vita, parapetti), in concomitanza con la realizzazione di nuovi edifici o con interventi di manutenzione straordinaria, quando si opera su coperture/ superifici che superano i 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile di riferimento.

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Cos'è una Linea Vita?

È un sistema di ancoraggio da posizionare su tetti e coperture di un edificio, che consenta a eventuali operatori di collegarsi tramite appositi dpi, al fine di svolgere il loro lavoro in sicurezza . 

In questo modo si tutela il personale al lavoro dal rischio di cadute.

Operare su tetti e terrazze di edifici e tutte le situazioni di “lavoro in quota” aumenta notevolmente la gravità delle conseguenze per l’incolumità fisica di chi dovesse essere vittima di caduta.

Si parla di lavoro in quota quando chi lo svolge si trova coi piedi a due o più metri dalla prima superficie incontrata in caso di caduta. 

Soluzioni Anticaduta Pisa

Pensiamo dunque a un’ antennista, uno spazzacamino o un muratore che devono intervenire sul tetto o il terrazzo di un’abitazione.

Siamo nel caso di lavoro in quota e poter contare su un sistema di ancoraggio può fare la differenza. 

Una linea vita può essere orizzontale o verticale, fissa o mobile.

Le linee vita devono essere installate su tutte le coperture dove sopra le quali sono presenti impianti tecnologici (UTA, macchine per la climatizzazione, parabole, antenne TV, canne fumarie, camini di aerazione, acceso a sale macchine ascensori, locali caldaia, pannelli solari/fotovoltaici) in modo da consentire ai tecnici autorizzati all’accesso sulla copertura, di operare nel rispetto della loro sicurezza e delle norme vigenti.

Per quanto concerne i condomini, possiamo dire che:

le linee vita sui tetti condominiali rappresentano  un accorgimento per tutelare dal rischio di cadute eventuali operatori al lavoro sul tetto di un’unità immobiliare. 

In un condominio può capitare spesso che si verifichi la necessità di accedere al tetto: per la sostituzione di tegole o per la pulizia dei canali di scolo o, ancora, per interventi di pulizia/manutenzione dell’eventuale impianto fotovoltaico o dell’antenna.

In tutti questi casi bisogna fare i conti con responsabilità e obblighi di legge, la cui mancata osservazione può comportare conseguenze a livello civile e persino penale. 

 

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Il sistema è stato progettato per coniugare al meglio le elevate prestazioni tecniche con le esigenze di montaggio degli operatori impegnati nelle installazioni.

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Condominio: le responsabilità dell'Amministratore

L’obbligo di installazione di una linea vita a livello nazionale è il Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, ovvero il Dlgs 81/2008

In Toscana vige un Regolamento maggiormente restrittivo che è il DPGR 73/13.

Qui si chiariscono obblighi, doveri e responsabilità a carico di committenti e datori di lavoro per garantire l’incolumità dei dipendenti/operatori. 

Al testo si fa riferimento quindi anche nel caso di un intervento commissionato dall’amministratore o dall’assemblea condominiale. 

I motivi per i quali si possa necessitare la salita in “copertura” (piana o no…) può essere dovuto a varie necessità:

  • di pulizia o manutenzione dei canali di scolo
  • dei pannelli fotovoltaici
  • riparazione/sostituzione dell’antenna
  •  una realtà condominiale è l’assemblea o, in casi particolari, direttamente l’amministratore a incaricare un’impresa dell’esecuzione. 
  • In ogni caso, l’amministratore diventa committente dell’opera e, di conseguenza, responsabile di garantire l’incolumità e la sicurezza di chi è chiamato a svolgere il lavoro commissionato.
 

Linee Vita Coperture Residenziali Pisa

La presenza di sistemi di sicurezza per il lavoro in quota rientra tra queste responsabilità.

Nel caso si stabilisca di installare una linea vita sul tetto dell’edificio, l’amministratore avrebbe in primo luogo il dovere di commissionare il lavoro a un’impresa qualificata e garantire le condizioni di sicurezza per svolgerlo (in osservanza del Dlgs 81/2008). 

A lavoro ultimato, l’amministratore è la figura responsabile di custodire le certificazioni rilasciate e di commissionare le successive revisioni dell’impianto. 

Quando siamo in presenza di linee vita sui tetti condominiali, anche e soprattutto a fronte dell’esposizione agli agenti atmosferici, occorre poi verificarne la tenuta e la sicurezza nel tempo. 

La periodicità dei controlli è stabilita dal costruttore o dal tecnico che interviene per revisionare l’impianto.

L’amministratore è tenuto, inoltre, ad informare il personale incaricato di qualsiasi lavoro che comporti l’accesso al tetto o al terrazzo dell’edificio della presenza di eventuali linee vita.    

Ai condomini non interessa se vai in galera!

Nelle realtà condominiali, se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. 

Sta quindi ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli. 

Può sempre presentarsi la necessità di opere che richiedono l’accesso al tetto o al terrazzo condominiale e, in quei casi, varrà sempre il rispetto del Dlgs 81/2008 ed, in Toscana del GPGR 73/2013.

 

Manutenzione Linee Vita: ogni quanto deve essere fatta e da chi?

Sul tema manutenzione linee vita riporto il quesito pervenuto alla Regione Toscana, con risposte valide per tutto il territorio nazionale.

Domanda: “ Avevo bisogno di delucidazioni in merito alla revisione periodica delle Linee Vita.

In materia normativa mi sembra che le informazioni non siano chiare:

  1. La revisione chi la deve o può fare?
  2. Ogni quanto tempo? 1 , 2 o 4 anni?
  3. In caso di verifica da parte dell’organo di vigilanza, il/i proprietario/i del fabbricato è responsabile della mancata revisione?

Risposta:

  • La manutenzione deve essere eseguita da un soggetto con caratteristiche di idoneità tecnico Professionale (noi siamo Partner Autorizzato Genesi® by Somain Italia) tale da garantire le manutenzioni indicate nel libretto d’uso e manutenzione fornite dal produttore.  L’idoneità della società incaricata delle verifiche, deve essere valutata dal committente.
  • La manutenzione periodica della linea vita e di qualunque dispositivo anticaduta è definita dal produttore ed è indicata nel libretto di uso e manutenzione (generalmente 12 mesi).
  • L’idoneità deve essere valutata dal committente.
    • Prima di utilizzare un qualunque dispositivo anticaduta presente in copertura deve essere accertato che sia stata effettuata la manutenzione prevista. In assenza di manutenzione non è possibile utilizzare i dispositivi.
    • L’utilizzatore delle linee vita dev’essere informato dal proprietario delle stesse, al quale deve far visionare l’ETC (Elaborato Tecnico di Copertura)L’elaborato tecnico della copertura è il documento che contiene tutte le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le verifiche di sicurezza, e le certificazioni di conformità dei sistemi di prevenzione e protezione dei rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori in copertura.

 

Per la manutenzione dei dispositivi anticaduta installati è necessario attenersi al manuale del produttore redatto conformemente alle norme UNI di riferimento del dispositivo installato.

Il proprietario/amministratore  è responsabile della revisione verifica periodica, secondo le indicazioni del manuale delle linee vita installate sulla propria copertura.

QUINDI, RICAPITOLANDO:

I proprietari di qualsiasi immobile, oggi, come gli 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 hanno molte responsabilità, una delle più importanti è garantire la sicurezza sul lavoro quando si effettuano opere edili negli stabili amministrati; il mancato rispetto delle prescrizioni di legge può portare a gravi conseguenze civili e penali.

𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘴𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘪𝘯𝘰 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘦𝘥 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘈𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢, 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘯𝘢𝘭𝘦.

Solo la consulenza e il lavoro di un tecnico specializzato , però, garantisce la corretta progettazione e la posa a regola d’arte di questo dispositivo fondamentale, da tenere sempre presente ogni qualvolta si vada ad effettuare qualsiasi lavoro sul tetto;

(ad esempio, quando si voglia migliorare la prestazione energetica dell’immobile per aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica, migliorare la sicurezza antisismica oppure smaltire l’amianto) o si costruisca l’immobile ex novo.

LA LINEA VITA NON È OBBLIGATORIA DI LEGGE; ma garantendo la sicurezza grazie al progetto, al collaudo ed alla certificazione periodica, sicuramente è il più efficace metodo per risparmiare sui piccoli lavori di manutenzione in quota.

Se amministri dei Condomini con seri problemi di sicurezza sulle coperture o con soventi problemi di manutenzione, hai diverse opzioni:

• Contattarci via mailinfo@emasafetysolutions.it

• Contattarci tramite telefono al num. 050.9656100

• Contattarci ORA via WhatsApp cliccando qui:  https://wa.me/393483998703

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