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La Nuova Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Nuova Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale
La direttiva 2019/1832 introduce alcune novità circa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale (DPI)

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La direttiva 2019/1832 introduce alcune novità circa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale

Sulla Gazzetta Europea L 279/35 del 30 ottobre è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/1832 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature/dispositivi di protezione individuale durante il lavoro.

In particolare, viene modificato l’articolo 9 della direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 n. 89/656/CEE.

L’aggiornamento della direttiva nasce dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali: stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sano, sicuro ed adeguato.

In base al diritto UE dei lavoratori: ad un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e ad un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

La Nuova Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 1
Ema Antincendi – Rosignano Solvay

La direttiva 89/656/CEE

Ricordiamo che la direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.

La nuova direttiva 2019/1832

Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della nuova direttiva 2019/1832.

Tali allegati contengono una serie di tabelle che, in base alla valutazione dei rischi, stabiliscono se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale, ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della direttiva.

Elenco indicativo dei DPI

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA:

  • caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
    • urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
    • impatti con ostacoli;
    • rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
    • compressione statica (schiacciamento laterale);
    • rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • rischi chimici;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
  • Retine per capelli per evitare che quest’ultimi restino impigliati.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO:

cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.);
tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).

Attrezzature per la PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO:

  • occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi termici;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • radiazioni ionizzanti;
    • aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO:

  • dispositivi per il filtraggio di:
    • particelle;
    • gas;
    • particelle e gas;
    • aerosol solidi e/o liquidi;
  • dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria;
  • dispositivi di autosoccorso;
  • attrezzature per immersione.
DPI

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA:

  • guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • agenti biologici;
    • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • rischi derivanti da vibrazioni;
  • ditali.

Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento:

  • calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi di scivolamento;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • rischi derivanti da vibrazioni;
    • rischi biologici;
  • dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici;
  • ginocchiere di protezione dai rischi meccanici;
  • ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici;
  • accessori (chiodi, ramponi ecc.).

PROTEZIONE DELLA PELLE – CREME PROTETTIVE. Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:

  •  radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
  • radiazioni ionizzanti;
  • sostanze chimiche;
  • agenti biologici;
  • rischi termici (calore, fiamme e freddo).

Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE:

  • attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio;
  • indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna).

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1832 entro il 20 novembre 2021.

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